Supplenze ATA e incarichi di docenza: è possibile svolgere nello stesso anno scolastico entrambe le professioni,
ma non in maniera contemporanea. L’aspirante che rinuncia a una supplenza al 30 giugno come collaboratore scolastico per accettare supplenza breve da docente, accettano anche le conseguenze, ovvero la perdita dell’incarico ATA.
Non è consentito “conservare” la supplenza breve su posto covid al 30.06 per accettare la supplenza come docente. Tuttavia si può abbandonare la supplenza ATA andando incontro agli effetti previsti del regolamento supplenze ai sensi dell’art. 4 legge 3 maggio 1999, n. 124.
L’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (graduatorie permanenti e elenchi provinciali), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.