CYBERBULLISMO: GLI ASPETTI GIURIDICI PER CONTRASTARLO

Con la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” sono state introdotte alcune novità, ma soprattutto rinforzate le misure preventive, educative e formative in tema di contrasto al cyberbullismo.

La Legge definisce il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Grazie a questa norma non solo gli esercenti la responsabilità genitoriale ma il minorenne stesso (che abbia compiuto quattordici anni) ove sia vittima di cyberbullismo, ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati personali (o al gestore del sito, o della piattaforma social) l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali che lo riguardano. Sono dati personali ovviamente anche foto e video. Il titolare del trattamento dei dati personali (o il gestore del sito, o della piattaforma social), dopo opportune e tempestive verifiche, è tenuto all’oscuramento, rimozione o blocco entro 48 ore dalla istanza dell’interessato. Ove il titolare non vi provveda nei termini indicati, è possibile rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Secondo quanto stabilito dalla Legge, infine, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha il compito di predisporre linee di orientamento, prevenzione e contrasto, da aggiornare ogni due anni che prevedono, tra le altre cose: la formazione del personale scolastico; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’Istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo.

Ogni scuola, poi, nell’ambito della propria autonomia, è tenuta ad individuare tra i propri docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Importante, tra le altre, la previsione di un preciso compito in capo al Dirigente Scolastico che, qualora venga a conoscenza di fatti di cyberbullismo, e salvo che gli stessi non costituiscano reato, è tenuto ad informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e ad attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Da ultimo la norma prevede che, in assenza di una querela o una denuncia, sia possibile fare ricorso alla cosiddetta procedura dell’ammonimento ove ne ricorrano i presupposti e le caratteristiche. La norma prevede altresì la convocazione, oltre al minore, di almeno un genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Fonte: handbook “Non Stiamo Zitti”  http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/bullismo

Daniela Siano