Contrassegno disabili – che cos’è, come funziona

Alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti è concesso, previa visita medica che attesti queste condizioni, il contrassegno disabili.

Questo documento, previsto dal Regolamento del Codice della Strada, (art. 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495), permette ai veicoli al servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato ed il parcheggio negli appositi spazi riservati. Il contrassegno, rilasciato dai Comuni, ha validità su tutto il territorio nazionale.  Dal 15 settembre 2012 è stato introdotto il contrassegno unificato disabili europeo, valido non solo sul territorio nazionale ma in tutti i paesi che aderiscono all’Unione europea.

Il documento è un vero e proprio atto amministrativo, di proprietà del Comune ma affidato alla detenzione temporanea del beneficiario. Deputato al rilascio è l’ufficio comunale del luogo di residenza del beneficiario, previa apposita richiesta corredata dal certificato dell’Ufficio di medicina legale dell’ASL, attestante le condizioni di salute che danno diritto al permesso.

Il contrassegno consente di transitare:

  • Nelle zone a traffico limitato (ZTL);
  • Nelle zone a traffico controllato (ZTC);
  • Nelle aree pedonali urbane (APU);
  • Nelle vie e corsie preferenziali riservate a mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;
  • In caso di sospensione, limitazione o blocco della circolazione.

A seconda del Comune di destinazione può essere sufficiente l’esposizione del contrassegno o, al contrario, è necessario comunicare preventivamente il numero di targa del veicolo. Il contrassegno va  esposto, in originale, sul parabrezza anteriore. Non sono ammesse agevolazioni per i veicoli sprovvisti di tesserino anche se questo viene presentato in un secondo momento (questa pratica non consente nemmeno l’annullamento del verbale).

Hanno diritto al tesserino per un periodo inferiore a cinque anni, le persone:

  • Con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o altre patologie;
  • Con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi presso i luoghi di cura.

Il contrassegno ha natura personale e non è legato al veicolo, il titolare del contrassegno può utilizzarlo su qualunque mezzo  a prescindere dal soggetto titolare della patente di guida o dal proprietario.

Francesco Martini