L’esposizione del permesso di parcheggio per disabili è equiparato all’esercizio di un diritto di legittimità.
Il caso giuridico che ha ispirato questa riflessione riguarda l’illegittimo rifiuto di rinnovo del contrassegno disabili ai danni di un soggetto con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del D.P.R. 495/1992) , e con una invalidità al 100%, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 e 124/98), riconosciuta dalla Commissione Medica dell’ASL competente come grave (L. 104/92 e art. 20 L. 102/2009).
Quando l’invalidità riconosciuta non è temporanea, bensì permanente, è illegittimo il rifiuto del rinnovo del contrassegno, seppur rilasciato in forma temporanea. Ed infatti il predetto contrassegno è espressione di un diritto universale della persona, principio più volte espresso dalla Costituzione e dal Trattato di Nizza, che richiama, aggiornandola, la Dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo, ora parte integrante del Trattato di Lisbona. Tale diritto, indica non solo un principio solidaristico relativo alla tutela della salute, di cui all’art. 32 della nostra Costituzione, ma è anche l’estrinsecazione del diritto alla libera circolazione (art. 16 Cost.) e alla vita di relazione. Si può osservare, pertanto, che il suddetto permesso è volto ad eliminare quelle discriminazioni e limitazioni osteggiate dagli artt. 2 e 3 della Cost., ed è in linea con la normativa europea volta a tutelare i soggetti deboli, come i disabili, ed ha il fine di abbattere tutte le barriere fisiche e “virtuali” che impediscono l’effettiva uguaglianza, formale e sostanziale dei cittadini.
Così la giurisprudenza maggioritaria fa esplicito riferimento al combinato disposto degli artt. 3,4,5 e 6 del D.P.R. n. 384 del 1978, concernente il regolamento di esecuzione dell’art. 27 della legge 118 del 1971, riguardante l’abolizione delle barriere architettoniche e delle situazioni emarginanti, al fine di facilitare la vita di relazione alle persone con problemi di movimento, che prevede espressamente che per i veicoli al servizio di persone invalide devono essere accordate tutte le facilitazioni per gli spostamenti e le soste nei centri abitati.
Il diniego illegittimo di rinnovo del contrassegno invalidi, rappresenta chiaramente un grave atto lesivo di un diritto soggettivo fondamentale riconosciuto all’attore, beneficiario dell’assistenza previdenziale riconosciuta, in virtù del suo stato di salute invalidante. L’art. 16 della Costituzione garantisce il diritto di tutte le persone alla libera circolazione; pertanto, negare a chiunque deambuli in modo sensibilmente ridotto la possibilità di parcheggiare il proprio autoveicolo in modo tale da consentire di eliminare o quantomeno ridurre in modo sostanziale le problematiche che conseguono alle difficoltà motorie durante gli spostamenti, equivale in realtà a privarlo di un diritto costituzionalmente garantito.
Per tale motivo sono stati previsti appositi spazi delimitati da adibire esclusivamente al parcheggio dei veicoli condotti o su cui viaggiano disabili, invalidi, portatori di handicap ovvero persone comunque con una deambulazione sensibilmente ridotta, purché titolari di apposita autorizzazione (il contrassegno per il parcheggio invalidi appunto) rilasciata dal comune di residenza. Va chiaramente censurato l’atteggiamento dell’autorità comunale, quando nega il rinnovo del contrassegno a quei soggetti riconosciuti invalidi gravi al 100%, nonché portatori di handicap (L. 104/92 e art. 20 L. 102/2009).
E infatti, il citato art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 prevede:
1) la necessità di sottoporre a visita medica il disabile presso la suddetta commissione esclusivamente al momento della richiesta di rilascio del contrassegno invalidi;
2) al momento del rinnovo di quest’ultimo l’avente diritto è obbligato a esibire solo il certificato del proprio medico di base attestante “il persistere” delle condizioni che avevano dato luogo al rilascio, in quanto non soggetto a revisione, e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
È palese, in questi casi, l’illegittimità del diniego da parte dell’autorità comunale, considerata la disabilità e la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per gravi patologie soggette nel tempo solo a peggioramento. In tali casi è palese che le condizioni sanitarie siano pienamente conosciute dalle autorità competenti, perché in possesso di tutta la documentazione sanitaria della persona riconosciuta gravemente invalida e avente diritto al rilascio del contrassegno per parcheggio invalidi. Tali riflessioni inducono a riconoscere come palese la violazione nei suoi elementi oggettivi e soggettivi di un diritto fondamentale della persona invalida, quale il diritto costituzionale alla salute, nel senso anche di benessere psico-fisico della persona, nonché alla libertà di circolazione. È fondamentale restituire alle persone una situazione di certezza rispetto al loro diritto.
Carmen Dello Iacono