Il congedo di due anni per assistere un familiare con handicap grave ai sensi della Legge 104 prevede la convivenza con il disabile.
Questo requisito è indispensabile per poter fruire del congedo straordinario Legge 151. I due anni possono essere anche frazionati, ma devono essere richiesti una sola volta nell’intera carriera lavorativa. Per chiedere il congedo di due anni per Legge 104, è possibile la dimora temporanea invece della convivenza, analizziamo come fare.
Requisito di convivenza con il disabile
Il congedo straordinario Legge 151 è destinato ai lavoratori sia del settore pubblico che privato, che assistono un familiare con handicap grave. L’handicap grave deve essere certificato dal verbale Legge 104 art. 3 comma 3.
Uno dei requisiti che limita la possibilità di usufruire del congedo di due anni, è la convivenza con il disabile. La convivenza si intende soddisfatta anche con la coabitazione. Ma esiste anche un altro modo per ovviare al requisito di convivenza e si tratta della dimora temporanea.
La dimora temporanea invece della convivenza
La dimora temporanea consiste nell’iscrizione del registro della popolazione temporanea. Questo tipo di procedura è utilizzata per coloro che fissano, in un tempo determinato, la permanenza in un luogo.
I motivi della dimora temporanea possono essere vari: salute, lavoro, studio o famiglia. Il massimo della permanenza nel registro è di dodici mesi e può essere richiesta una sola volta. Dopo i dodici mesi la permanenza non può essere più considerata temporanea e si deve, quindi, procedere con il cambio di residenza effettivo.
La dimora temporanea è possibile solo se si abita in due comuni diversi. Possono fare richiesta:
- i cittadini italiani residenti in un altro Comune, che dimorano presso il Comune di richiesta da almeno quattro mesi;
- i cittadini dell’U.E., che risiedono in un Comune italiano da almeno tre mesi;
- i cittadini extracomunitari, che risiedono in un Comune italiano da almeno quattro mesi.