L’esperto risponde – 6 giorni di ferie per i docenti durante l’anno scolastico

Sono un’insegnante di scuola secondaria di II grado, ho già usufruito dei 3 giorni di permesso per motivi personali, posso chiedere dei giorni di ferie durante l’anno scolastico?  (G. F.)

Durante l’anno scolastico i docenti di ogni ordine e grado hanno diritto a 6 giorni di ferie (da scalare nel conteggio delle ferie estive), da fruire alla stregua dei permessi retribuiti per motivi personali. Tali ferie spettano al docente e sono sottratte alla discrezionalità del dirigente.

L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il docente (previa richiesta che è in realtà una vera e propria dichiarazione) ha diritto nel corso dell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Fino all’anno scolastico 2017/18, l’approvazione delle ferie era soggetta alla possibilità di sostituire il docente assente con un altro in servizio (senza oneri); dall’anno scolastico 2018/19 invece ne è stata modificata la fruizione; è in questo senso che va inteso l’inserimento del nuovo codice PE03 che le segreterie devono utilizzare quando il docente a tempo indeterminato richiede i 6 giorni non come ferie ma “come” permessi.

Analizzando attentamente la legge 228/2012 si può verificare che essa  non ha modificato l’art. 15/2 del ccnl.

L’art. 1 comma 54 della legge citata recita: Il personale docente di tutti i  gradi  di  istruzione  fruisce delle ferie nei giorni di  sospensione  delle  lezioni  definiti  dai calendari scolastici regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinati agli scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno  la  fruizione  delle  ferie  è consentita per un periodo non superiore  a  sei  giornate  lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che  se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri  aggiuntivi  per  la finanza pubblica.

Nel comma citato e in quelli successivi (55 e 56) non si rinviene assolutamente alcuna deroga o divieto alla possibilità di fruire dei 6 gg. di ferie come permesso per motivi familiari o personali alle stesse condizioni dell’art. 15/2 ovvero:  senza possibilità di diniego da parte del Dirigente, la richiesta può essere anche autocertificata e soprattutto cade il vincolo di dover essere sostituiti senza oneri per l’amministrazione.

La legge, in riferimento alla possibilità di fruire delle FERIE in quanto tali (non quindi delle ferie come permessi) durante l’anno, afferma che durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti (art. 13/9).

Francesco Martini