Sono stata in gravidanza gemellare con data presunta del parto il 14 dicembre ma ho partorito il 28 novembre.
Ora sono in maternità obbligatoria, vorrei sapere se devo rientrare il 15 marzo (3 mesi dalla data presunta) oppure il 29 febbraio (3 mesi dal parto). Il mio datore di lavoro mi ha già comunicato che dopo l’ allattamento dovrò riprendere l’orario full time di 40 ore che io purtroppo non potrò sostenere con due bimbi. Ho letto che ci si può licenziare senza preavviso entro l’anno del bambino e prendere la disoccupazione. È giusto? (G. N.)
Il congedo di maternità è disciplinato dal D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001.
In sintesi:
1) Spettano alla madre 2 mesi prima della data presunta del parto e il giorno del parto.
Nel caso in cui il parto preceda la data presunta (28 novembre invece di 14 dicembre), dopo il parto spettano 3 mesi ma anche i giorni di intervallo tra data effettiva e data presunta (si aggiungono i giorni non goduti prima del parto); resta fermo il limite massimo di 5 mesi totali.
2) Allattamento – spettano 2 ore di riposi anche staccati, 4 ore nel suo caso, (retribuiti in pieno, indennizzo pari alla retribuzione) se l’orario di lavoro è uguale o superiore a 6 ore giornaliere, per tutto il primo anno di vita del bambino.
3) Licenziamento volontario/dimissioni:
Entro il primo anno di vita del bambino la madre può dimettersi anche senza rispettare i termini ordinari di preavviso (variano secondo le categorie professionali) e non è necessaria la procedura telematica. Le dimissioni vanno però convalidate dall’Ispettorato del Lavoro (sede territoriale).
4) La NASPI spetta alla madre dimissionaria a condizione che ci siano i seguenti requisiti:
– 13 settimane di contributi nel quadriennio;
– Almeno 30 giornate lavorative effettive nell’anno precedente.
Francesco Martini