Sono un’insegnante di scuola secondaria di I grado, ho presentato domanda per 5 giorni di congedo parentale e la mia dirigente mi ha rigettato la domanda sostenendo che non c’erano giuste motivazioni per fruirne, dicendo inoltre che in questo particolare momento dell’anno scolastico avrei creato problemi per la mia sostituzione. (A. M.)
Sono un docente di scuola secondaria di II grado, ho fatto richiesta per 10 giorni di congedo parentale, vorrei sapere se il sabato e la domenica rientrano nei 10 giorni, oppure esiste la possibilità di spezzare i giorni senza includere il fine settimana. (G. V.)
Nel caso del congedo parentale (art. 32 D. Lgs.n.151/2001), il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso. Pertanto non si tratta di assenze che debbano essere autorizzate discrezionalmente dal Dirigente. Questi infatti, deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge (vivenza del figlio e sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di congedo [per il personale a tempo determinato il diritto al congedo è ristretto all’interno del rapporto di lavoro]) e prendere atto del diritto ad assentarsi del dipendente.
La giurisprudenza (Cass. n. 16207 16 -6-2008; 17984 – 2010, 7-5-2012 n. 6856, 4-5-2012 n. 6742), semmai ce ne fosse bisogno, ha precisato che il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà. Tale diritto, in particolare, viene esercitato, con il solo onere del preavviso, sia nei confronti del datore di lavoro, nell’ambito del contratto di lavoro subordinato, con la conseguente sospensione della prestazione del dipendente, sia nei confronti dell’Ente previdenziale, nell’ambito del rapporto assistenziale che si costituisce per il periodo di congedo, con il conseguente obbligo del medesimo Ente di corrispondere l’indennità. Tale diritto può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia e, proprio in quanto diritto potestativo di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta, tranne, ovviamente, l’ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale.
Francesco Martini